Nuovo libretto impianto

 

Regolamento sul controllo e la manutenzione degli impianti di climatizzazione (D.P.R. 74/2013)

 
La Giunta Regionale con D.G.R.V. 28 luglio 2014 n. 1363, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 75 del 01 agosto 2014, ha approvato il libretto di impianto vers. 1.1, integrato e modificato rispetto a quello ministeriale e le disposizioni attuative del D.P.R. 74/2013. Con precedente D.G.R.V. 726/2014 ha adottato i modelli di Rapporto di Controllo di efficienza energetica ex D.M. 10 febbraio 2014.

D.G.R.V. 28 luglio 2014, n. 1363 (B.U.R.V. n. 75 del 01 agosto 2014)

LIBRETTO DI IMPIANTO vers.1.1 (D.G.R.V. 28 luglio 2014, n. 1363).pdf

DISPOSIZIONI ATTUATIVE D.P.R. 74/2013 (D.G.R.V. 28 luglio 2014, n. 1363).pdf

RAPPORTO DI CONTROLLO Allegato II.pdf

RAPPORTO DI CONTROLLO Allegato III.pdf

RAPPORTO DI CONTROLLO Allegato IV.pdf

RAPPORTO DI CONTROLLO Allegato V.pdf

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO.pdf

La D.G.R.V. 726/2014 ha stabilito che il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso al catasto regionale degli impianti termici a partire dalla sua attivazione, prevista entro il corrente anno.


Con D.M. 20 giugno 2014 è stato prorogato il termine per il nuovo Libretto di impianto e il Rapporto di efficienza energetica al 15 ottobre 2014.

D.M. 20 giugno 2014
 

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07 marzo 2014 il D.M. 10 febbraio 2014 relativo ai nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di controllo di efficienza energetica, che dovranno essere utilizzati a partire dal 1° giugno 2014.
È entrato ufficialmente in vigore venerdì 12 luglio 2013 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 giugno 2013, n. 149; il D.P.R. contiene il nuovo Regolamento sulla manutenzione ed i controlli degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.


IL NUOVO REGOLAMENTO - D.P.R. 74/2013

Definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, sia pubblici che privati e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali ed i criteri per l’accreditamento degli esperti e degli organismi abilitati all’ispezione degli impianti di climatizzazione.

LIMITI DI ESERCIZIO INVERNALE DEGLI IMPIANTI E VALORI LIMITE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

Il periodo di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale varia a seconda della Zona Climatica di appartenenza, in Veneto prevalgono:

la Zona E (14 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno dal 15 ottobre al 15 aprile)
la Zona F (nessuna limitazione)

Le temperature limite degli ambienti climatizzati sono così stabilite:

Riscaldamento invernale:
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Climatizzazione estiva:
26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici

I limiti di esercizio invernali ed i valori limite per la temperatura degli ambienti non si applicano a particolari strutture pubbliche e private, individuate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R.

REQUISITI DEI SOGGETTI RESPONSABILI

L’art.6 del D.P.R. 74/2013 stabilisce criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva. Il terzo responsabile, ove delegato dal responsabile dell’impianto, deve essere un soggetto diverso dal venditore dell’energia per il medesimo impianto, salvo quanto previsto dall'art.6, comma 7 e risponde personalmente del mancato rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.
Il Regolamento inoltre specifica che, nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, “il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 207/2010, categorie OG 11 oppure OS 28”. 

CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
 
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 con i criteri di periodicità indicati all’art. 7 del regolamento, di seguito elencati in ordine alla loro disponibilità:

1) Secondo le istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice.

2) Secondo le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli specifici componenti dell’impianto.

3) Secondo le prescrizioni contenute nelle normative UNI e CEI per gli specifici componenti dell’impianto.

Gli installatori ed i manutentori devono indicare all’utente in forma scritta quali siano le operazioni di controllo e manutenzione e le loro periodicità per garantire la sicurezza delle persone e delle cose facendo riferimento alla documentazione tecnica dei componenti dell’impianto.

Ogni impianto deve essere dotato di libretto compilato in tutte le sue parti e aggiornato dal manutentore.


CONTROLLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

In occasione degli interventi di controllo e manutenzione, sugli impianti termici di riscaldamento invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW, va effettuato un controllo di efficienza energetica ed il relativo “rapporto di controllo di efficienza energetica” deve essere trasmesso al catasto regionale degli impianti termici, a partire dalla sua attivazione, con periodicità di 1, 2, 4 anni individuate nell’Allegato A del D.P.R. 74/2013, in funzione del tipo d’impianto, della potenza utile nominale e del combustibile.

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Il rendimento di combustione deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato Bdel Regolamento. I generatori di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.

ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA

Le ispezioni, nella Regione del Veneto, sono delegate alle Province o ai Comuni, a seconda che il numero degli abitanti del comune sia rispettivamente inferiore o superiore a 30.000 abitanti, sono effettuate al fine di verificare il rispetto della norma per il contenimento dei consumi energetici e riguardano esclusivamente impianti termici di climatizzazione invernale con potenza maggiore o uguale a 10 kW e di climatizzazione estiva maggiore o uguale a 12 kW.

Il Regolamento inoltre precisa che, per gli impianti di climatizzazione invernale tra i 10 kW ed i 100 kW alimentati a GAS, Metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 e 100 kW, “l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”.